Nuove Norme Tecniche di Prevenzione incendi - Antincendio Faella

Nuove Norme Tecniche di Prevenzione incendi

Nuove Norme Tecniche di Prevenzione incendi

20 Novembre 2015 – 

Sul supplemento ordinario n, 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il Provvedimento è entrato in vigore il 18 novembre 2015, sostituendo così il precedente decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile del 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

L’allegato 1 del nuovo provvedimento composto da 5 articoli, prescrive le “Norme tecniche di prevenzione incendi” che si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9 ; 14 ; da 27 a 40 ; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività precedentemente indicate di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (19 novembre 2015), le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg